La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, contenente le norme relative ai diritti e ai doveri fondamentali dei cittadini e i i principi generali riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dello Stato e della collettività. Contiene 139 articoli (di cui 5 abrogati nel 2001) e 18 disposizioni transitorie e finali. Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947, è entrata in vigore il 1º gennaio 1948. La Costituzione della Repubblica Italiana è:
- votata: in quanto è stata adottata dal popolo attraverso uno specifico organo (Assemblea Costituente);
- lunga: perché contiene i diritti fondamentali dei cittadini, i principi della politica dello Stato e del funzionamento dell’organizzazione di quest’ultimo;
- rigida: perché può essere modificata solo attraverso un procedimento aggravato, differente da quello previsto per le leggi ordinarie;
- scritta: perché consacrata in un documento formale.
L’articolo 138 della Costituzione disciplina la formazione delle leggi costituzionali e delle leggi di revisione costituzionale. I limiti alla revisione costituzionale possono essere impliciti, per esempio per i diritti inviolabili dell’uomo o il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica; espliciti, come all’art. 139, dove viene sancita l’impossibilità di revisionare la forma repubblicana dello Stato.
Come si può procedere alla formazione di leggi costituzionali o di revisione costituzionale? Questi sono i passaggi principali:
- non è ammesso il procedimento decentrato in Commissione parlamentare, una tipologia che può essere adottata per le leggi ordinarie, mentre in questo caso la discussione e l’approvazione della legge devono svolgersi in Assemblea;
- l’approvazione della legge costituzionale richiede ai due rami del Parlamento, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi;
- per la prima deliberazione è sufficiente la maggioranza dei presenti, mentre nella seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere;
- se nella seconda votazione entrambe le Camere approvano la legge con una maggioranza di almeno due terzi dei componenti, il Presidente della Repubblica promulga la legge, che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventa legge dello Stato;
- se nella seconda votazione una Camera o entrambe approvano la legge con la sola maggioranza assoluta, la legge rimane allo stato di progetto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo per dare conoscenza del suo contenuto;
- entro tre mesi dalla pubblicazione, 5 Consigli regionali, 1/5 dei componenti di una Camera o 500.000 elettori possono richiedere che la legge venga sottoposta a referendum popolare;
- se entro tre mesi non viene presentata nessuna richiesta di referendum o la richiesta viene dichiarata illegittima, il Presidente della Repubblica promulga la legge che entra in vigore a tutti gli effetti;
- in caso di approvazione della richiesta e di svolgimento del referendum (per cui non è previsto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto come nella fattispecie del referendum abrogativo), si attende l’esito della consultazione: se favorevole, la legge viene promulgata ed entra in vigore, in caso contrario la legge non viene ad esistenza.

Articolo scritto da: Federico Bedogni