Le istituzioni dell’Unione europea

L’Unione Europea (UE) è un’unione economica e politica sovranazionale, a cui aderiscono 27 Stati (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria). L’Unione ha una superficie totale di 4.233.255,3 km2 e una popolazione totale stimata di circa 447 milioni. È stato istituito un mercato unico interno attraverso un sistema standardizzato di leggi che si applicano in tutti gli Stati membri nelle materie in cui gli Stati hanno concordato di agire in modo unitario. Le politiche dell’UE mirano a garantire la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali all’interno del mercato interno; a promulgare la legislazione in materia di giustizia e affari interni; e a mantenere politiche comuni in materia di commercio, agricoltura, pesca e sviluppo regionale. Nel 1999 è stata istituita un’unione monetaria (eurozona), entrata in vigore nel 2002 e composta dai 19 Stati membri dell’UE che utilizzano la moneta unica (euro). I due principali trattati su cui si basa l’UE sono il Trattato sull’Unione europea (TUE; Trattato di Maastricht, in vigore dal 1993) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE; Trattato di Roma, in vigore dal 1958). Questi trattati principali (e i relativi protocolli e dichiarazioni) sono stati emendati almeno una volta ogni dieci anni da quando sono entrati in vigore: l’ultima modifica è il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. L’articolo 13 del TUE elenca le istituzioni dell’Unione europea, ma quali sono e quali compiti hanno?

  • Parlamento europeo: è uno dei due organi legislativi dell’Unione europea assieme al Consiglio dell’Unione europea e adotta la legislazione europea su proposta della Commissione europea. Il Parlamento è composto da 705 membri e dal 1979 viene eletto direttamente ogni cinque anni dai cittadini dell’Unione europea a suffragio universale. Sebbene il Parlamento europeo abbia potere legislativo, come il Consiglio, non possiede formalmente il diritto d’iniziativa come la maggior parte dei parlamenti nazionali degli Stati membri, essendo il diritto d’iniziativa solo una prerogativa della Commissione europea. Il Parlamento è la “prima istituzione” dell’Unione europea (viene menzionato per primo nei trattati e ha la precedenza cerimoniale sulle altre istituzioni dell’UE), e condivide gli stessi poteri legislativi e di bilancio con il Consiglio (ad eccezione di alcune questioni in cui si applicano le procedure legislative speciali). Ha inoltre lo stesso controllo sul bilancio dell’UE. Il Parlamento può decidere se approvare o meno la nomina del Presidente della Commissione da parte del Consiglio europeo ed è inoltre incaricato di approvare (o respingere) la nomina della Commissione nel suo complesso. Può inoltre costringere l’attuale Commissione a dimettersi adottando una mozione di censura. Il mandato del Presidente del Parlamento europeo è di 2 anni e mezzo. Il Parlamento ha sede a Strasburgo, in Francia, e uffici amministrativi a Lussemburgo. Le sessioni plenarie si svolgono a Strasburgo e a Bruxelles, in Belgio, mentre le riunioni delle commissioni del Parlamento si tengono principalmente a Bruxelles.
  • Consiglio europeo: è un organo collegiale che definisce la direzione politica generale e le priorità dell’Unione europea. È composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’UE, dal Presidente del Consiglio europeo e dal Presidente della Commissione europea. Ai lavori del Consiglio partecipa anche l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo non ha potere legislativo, ma è un organo strategico (e di risoluzione delle crisi) che fornisce all’Unione indirizzi e priorità politiche generali e funge da presidenza collettiva. La Commissione europea rimane l’unica istituzione con iniziativa nella legislazione, ma il Consiglio europeo è in grado di fornire un impulso per orientare la politica legislativa. Le riunioni del Consiglio europeo, sono presiedute dal suo Presidente (mandato di due anni e mezzo rinnovabile una sola volta) e si svolgono almeno due volte ogni sei mesi, solitamente a Bruxelles.
  • Consiglio dell’Unione europea: Il Consiglio dell’Unione europea, spesso indicato semplicemente come Consiglio, e informalmente noto come Consiglio dei ministri, è uno dei due organi legislativi e, insieme al Parlamento europeo, ha il compito di emendare e approvare o porre il veto alle proposte della Commissione europea. Il Consiglio si riunisce in 10 diverse formazioni di 27 ministri nazionali (uno per Stato). L’esatta composizione di queste formazioni varia a seconda dell’argomento in esame: ad esempio, quando si discute di economia, il Consiglio è formato dai 27 ministri nazionali il cui portafoglio comprende questo settore politico (con i relativi Commissari europei che partecipano ma non votano). La presidenza del Consiglio ruota ogni sei mesi tra i governi degli Stati membri dell’UE; i ministri competenti del rispettivo Paese che detengono la presidenza in un determinato momento assicurano il regolare svolgimento delle riunioni e stabiliscono l’agenda giornaliera. La continuità tra le presidenze è assicurata da un accordo in base al quale tre presidenze successive, note come trio di presidenza, condividono programmi politici comuni. Il Consiglio Affari Esteri (ministri degli Esteri nazionali) è invece presieduto dall’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
  • Commissione europea: è l’organo esecutivo dell’Unione europea. Opera come un governo di gabinetto, con 27 membri della Commissione (informalmente noti come “Commissari“) guidati da un Presidente. La Commissione è suddivisa in dipartimenti noti come Direzioni generali che possono essere paragonati a dipartimenti o ministeri, ognuno dei quali è guidato da un Direttore generale che risponde a un Commissario. Vi è un membro per ogni Stato aderente all’Unione, ma i membri sono vincolati dal loro giuramento a rappresentare l’interesse generale dell’UE nel suo complesso piuttosto che il loro Stato di origine. Il Presidente della Commissione è proposto dal Consiglio europeo ed eletto dal Parlamento europeo. Il Consiglio dell’Unione europea nomina poi gli altri membri della Commissione in accordo con il Presidente designato, e i 27 membri come squadra sono poi soggetti a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
  • Corte di giustizia dell’Unione europea: è il ramo giudiziario dell’Unione europea, è situata nel quartiere Kirchberg della città di Lussemburgo, ed è composta da due tribunali separati: la Corte di giustizia e il Tribunale. La Corte di giustizia esamina le domande di pronuncia pregiudiziale, annullamento e appello presentate dai tribunali nazionali. È composta da un giudice per ogni Paese membro dell’UE e da 11 avvocati generali. Il Tribunale accoglie le domande di annullamento presentate da privati, aziende e, meno comunemente, da governi nazionali ed è composto da 54 giudici. La missione specifica della Corte è garantire che “la legge sia rispettata nell’interpretazione e nell’applicazione” dei Trattati dell’Unione europea. A tal fine, esamina la legalità delle azioni intraprese dalle istituzioni dell’UE; fa rispettare agli Stati membri gli obblighi derivanti dai Trattati e interpreta il diritto dell’Unione europea.
  • Banca centrale europea: è la componente principale dell’Eurosistema e del Sistema europeo di banche centrali. Il Consiglio direttivo della BCE definisce la politica monetaria per l’Eurozona e l’Unione europea, amministra le riserve valutarie degli Stati membri dell’UE, effettua operazioni di cambio e definisce gli obiettivi monetari intermedi e il tasso di interesse di riferimento dell’UE. Il Comitato esecutivo della BCE applica le politiche e le decisioni del Consiglio direttivo e può dare istruzioni alle banche centrali nazionali. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro. Gli Stati membri possono emettere monete in euro, ma il volume deve essere preventivamente approvato dalla BCE. La banca ha sede a Francoforte, in Germania ed è disciplinata direttamente dal diritto dell’Unione europea. Il suo capitale sociale, del valore di 11 miliardi di euro, è detenuto da tutte le 27 banche centrali degli Stati membri dell’UE in qualità di azionisti. Le azioni della BCE non sono trasferibili e non possono essere utilizzate come garanzia.
  • Corte dei conti europea: è stata istituita nel 1975 a Lussemburgo per migliorare la gestione finanziaria dell’UE. Ha 27 membri (1 per ogni Stato dell’UE), ciascuno dei quali è nominato all’unanimità dal Consiglio dell’Unione europea per un mandato rinnovabile di sei anni. Il ruolo principale della CCE è quello di verificare se il bilancio dell’Unione europea è stato eseguito correttamente e se i fondi dell’UE sono stati spesi in modo efficiente e con una gestione sana. La Corte è tenuta a segnalare eventuali problemi nelle sue relazioni all’attenzione degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE; tali relazioni comprendono quelle annuali generali e specifiche, nonché relazioni speciali sui suoi audit di rendimento. Le decisioni della CCE sono alla base dei provvedimenti della Commissione europea. Un ruolo chiave è la presentazione della relazione annuale della Corte al Parlamento europeo; sulla base di questa relazione che il Parlamento decide se approvare o meno la gestione del bilancio della Commissione europea per l’anno in questione. La CCE deve essere consultata prima dell’adozione di qualsiasi legislazione con implicazioni finanziarie, ma il suo parere non è mai vincolante.

Articolo scritto da: Federico Bedogni

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